Il 2017 è stato un anno proficuo per la tutela dei minori rispetto alla gestione della loro web reputation, anche al di là della conoscenza o della volontà dei genitori (laddove le loro condotte vadano contro i diritti dei figli legati al corretto utilizzo delle nuove tecnologie). Nel primo caso, è bene ricordare che la Disposizione per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo (Legge n.71 del 29 maggio 2017, entrata in vigore il 18 giugno dello scorso anno), garantisce al minore con più di 14 anni la possibilità di segnalare al gestore di un sito Internet l’aggressione subita, anche all’oscuro dai genitori; mentre nel secondo, per tutti i minori il Tribunale di Roma (Ordinanza del 23 dicembre 2017, procedimento 39913/2015) ha stabilito che “non solo il giudice può ordinare la rimozione delle immagini, ma anche il pagamento di una somma di denaro in favore dei figli“.
Questa la sentenza che si legge nell’articolo scritto per il Sole 24 Ore da Marisa Marrafino (che dalla nascita dei primi Social Network si occupa prevalentemente di reati informatici e dei rischi della rete in generale), emessa per un precedente unico, rispetto agli altri illustrati, in Italia: il caso di una sovraesposizione sui social operata da una madre nei confronti del figlio sedicenne, costretto addirittura a trasferirsi momentaneamente negli Stati Uniti, che ha condannato la donna a rimuovere dalla Rete tutte le immagini del ragazzo e a pagare una multa di ben 10 mila euro in caso di inottemperanza. In Francia, dove la legislazione è molto più severa, una simile violazione della privacy da parte dei genitori a sfavore dei figli comporta una sanzione di 45 mila euro e la reclusione fino a un anno. “Gli articoli 147 e 357 del Codice civile impongono ai genitori un dovere di cura e di educazione nei loro confronti che -tradotto e attualizzato- include anche la corretta gestione dell’immagine pubblica del minore”. Da qualche anni esistono inoltre disposizioni che vietano di postare sui profili social e WhatsApp le foto dei propri figli se l’altro genitore non è d’accordo, soprattutto in caso di separazione consensuale e divorzio.
Secondo la normativa di tutela dei minori contenuta nel regolamento Ue del 27 aprile 2016, che entrerà in vigore il 25 maggio 2018, l’immagine fotografica dei figli è soggetta a privacy e la sua diffusione costituisce di fatto un’interferenza nella vita privata, in quanto, ricorda l’avvocato Marraffino, “la fotografia, come qualsiasi altro elemento identificativo, è un dato personale e non può essere diffuso se non c’è l’autorizzazione dell’interessato”. A questo proposito vengono citati sia l’articolo 96 della legge sul diritto d’autore (Legge 633/1941), che prevede che il ritratto di una persona non possa essere esposto senza il suo consenso, salvo alcune eccezioni, sia l’articolo 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York nel 1989 (in Italia, Legge 176/1991). Già Serge Tisseron aveva intuito che i minori, una volta appresi i pericoli di Internet, si dimostrano tutt’altro che ingenui e prendono sul serio la protezione delle loro informazioni personali e della loro sfera privata: grazie a questi scenari normativi, hanno un potenziale di crescita e sviluppo promettente per rafforzare la propria tutela sul Web (in termini di profili educativi), anche in nome di quella indipendenza (dagli stessi genitori) che predispone al raggiungimento della maturità in età adulta.