Diritti d’autore e Creative Commons a scuola

di Iole Galbusera

Diritti d’autore e Creative Commons a scuola

Diritti d’autore e Creative Commons a scuola


di Kim Commisso

Lo scopo di questo articolo è duplice: da un lato dare qualche spunto per usare al meglio le opere tutelate dal diritto d’autore senza violare la legge. Dall’altro capire come condividere sulla rete in modo adeguato il materiale didattico che ogni insegnante crea per le sue lezioni.

Per quanto riguarda il primo punto il tema è sempre stato di grande interesse per il mondo della scuola. Oggi con l’implementazione della didattica a distanza, questo tema risulta ancora più importante da approfondire in quanto molto del materiale che gli insegnanti usano o inseriscono nelle lezioni necessariamente lo condividono con gli studenti e le loro famiglie.

Al momento la legge che regolamenta il diritto d’autore è la n. 633 del 22/4/1941, di cui garante è la SIAE.

Questa legge tutela le opere artistiche (libri, quadri, foto, ecc..) fino a 70 anni dopo la morte dell’autore, a meno che non siano tutelate permanentemente. Le uniche eccezioni per poter usare prima l’opera è che l’autore lo autorizzi personalmente o nel caso in cui  l’opera sia patrimonio dell’umanità.

In quest’ultimo caso diventa di dominio pubblico, come ad esempio “Il piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupery, per cui è ammesso utilizzarla se si cita la paternità. Mentre per queste opere non è ammesso usare quanto non è disciplinato dal diritto d’autore, come  il titolo e le illustrazioni, proprietà dell’editore.

Questa legge, però, presenta almeno due punti su cui riflettere: il primo è che essendo piuttosto datata non considera la didattica a distanza.

Infatti, seppur l’articolo 70 della legge permette alla didattica delle eccezioni rispetto all’uso delle opere tutelate in quanto il fine è culturale e didattico e non commerciale, queste eccezioni sono previste solo per una didattica in presenza e non a distanza. In quest’ultimo caso, il pubblico non è più confinato in un’aula fisica, e il docente diffondendo l’opera, soprattutto nei social, non ha la possibilità di controllare cosa farà lo studente del materiale didattico, disponibile in formato digitale.

Quanto messo online, soprattutto sui social, anche se condiviso con un gruppo ristretto non è detto che rispetti automaticamente le norme di privacy e di conseguenza la tutela sulla diffusione di opere coperte da Copyright. In pratica, nel momento in cui si condivide qualcosa, di fatto, non è più personale e diventa di dominio anche di coloro con cui l’ho condivisa.

Così, se la lettura dei libri ad alta voce nelle scuole o in altre strutture ricreative è sempre ammessa, la registrazione di un video, mentre leggiamo un testo coperto da copyright, che poi condividiamo con i nostri studenti non è ammesso in quanto viola l’attuale legge.

L’unico accenno rispetto alla condivisione in rete è il comma aggiunto il 9 gennaio 2008, dove c’è scritto che è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. 

Al momento quindi, in presenza è permesso usare le opere tutelate a fini didattici con questi limiti

  • l’opera può essere utilizzata solo in parte, ovvero, 12.000 lettere per un testo o 180 versi per una poesia, 50 metri di pellicola (circa 3 minuti) se sono opere cinematografiche e 12 battute per le musiche. Sulle immagini non è ben specificato, si potrebbe pensare che la digitalizzazione già sia una “parte” dell’opera; 
  • il fine deve essere la discussione, la critica o l’illustrazione;
  • non deve avere fini economici.

E ovviamente, bisogna sempre citare la fonte (titolo dell’opera, autore ed editore, eventualmente il nome del traduttore) nel rispetto della paternità dell’opera stessa. 

Giungiamo così al secondo punto che introduce anche la seconda parte dell’articolo. La legge 633/41 non tiene al momento conto neppure del diritto d’autore in Rete. 

Su questo punto, però, il 26 Marzo 2019 l’Europarlamento ha approvato una direttiva Ue.

Questa direttiva regolarizza i diritti in Rete e amplia le eccezioni per l’ambito didattico in quanto tiene conto degli utilizzi digitali in alcuni settori come l’istruzione, la ricerca e la conservazione del patrimonio culturale. L’Italia dovrebbe recepire la direttiva entro quest’anno.

Per il momento per quanto riguarda l’online, quindi, le opere possono essere tutelate grazie alle licenze Creative Commons soprattutto se vincolate dalla clausola “non commerciale”. 

Queste stesse licenze possono essere usate dagli insegnanti per condividere i materiali che creano o che fanno creare ai loro studenti.

Quando si inserisce on-line del materiali, questo è di proprietà dell’autore ed è automaticamente tutelato. Quindi entrano in vigore i diritti di copyright a meno che non si agisca per renderle aperte. Ad esempio, noi potremmo trovare in rete del materiale che ci potrebbe essere utile per le nostre lezioni ma legalmente non potremmo utilizzarlo, a meno che l’autore non lo renda aperto applicando una licenza. 

Per inserire una licenza, ovvero, dare alle persone il permesso di fare qualcosa, che altrimenti sarebbe proibito dalla legge, si usano le Creative Commons che sono licenze gratuite che si possono apporre al proprio lavoro quando si decide di pubblicarlo su Internet. Quando si utilizza una di queste licenze si assegnano in anticipo alle opere le autorizzazioni che si vogliono concedere, rendendo facile per chiunque l’utilizzo dei materiali nel rispetto delle norme. 

Le Licenze CC rispondono a tre requisiti fondamentali: si possono creare facilmente dal computer, sono facili da capire e sono state scritte e valutare da avvocati. Il metodo più semplice per applicare le licenze CC è quello accedere al sito ufficiale (qui il link diretto) e scegliere le opzioni di licenza che si vogliono usare. A quel punto si genererà la licenza che potrà essere copiata ed incollata sul materiale prima di essere condiviso.

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